Legge federale
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Art. 20 Trasformazioni vietate 67
1 È vietato trasformare armi da fuoco semiautomatiche in armi da fuoco per il tiro a raffica, modificare o rimuovere i numeri di controllo delle armi, nonché accorciare armi da fuoco portatili. 2 I Cantoni possono autorizzare eccezioni. Il Consiglio federale fissa dettagliatamente le condizioni. 67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |