Legge federale
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Art. 22b Bolletta di scorta 75
1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni in uno Stato Schengen necessita di una bolletta di scorta rilasciata dall’Ufficio centrale. 2 Non necessita di una bolletta di scorta chi intende esportare a titolo professionale in uno Stato Schengen armi da fuoco, loro parti essenziali o munizioni contemplate anche dalla legislazione sul materiale bellico. 3 La bolletta di scorta non è rilasciata se il destinatario finale non è legittimato, secondo il diritto del Paese di destinazione, al possesso delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni. 4 La bolletta di scorta contiene tutte le indicazioni necessarie sul trasporto delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni di cui è prevista l’esportazione, nonché i dati necessari all’identificazione delle persone coinvolte. Essa deve accom-pagnare tali oggetti fino al loro luogo di destinazione. 5 L’Ufficio centrale trasmette le informazioni di cui dispone alle competenti autorità degli Stati coinvolti nell’esportazione delle armi da fuoco, delle loro parti essenziali o delle munizioni. 75 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RU 2008447; FF 20045273). Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051). |