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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 22cControllo da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 76
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) effettua controlli a campione per verificare se vi è corrispondenza tra le indicazioni riportate sulla bolletta di scorta e le armi da fuoco, le loro parti essenziali o le munizioni destinate all’esportazione.
76 Introdotto dall’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi (RU 20102899; FF 20093051). Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).