Legge federale
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Art. 23 Obbligo di dichiarazione 77
1 Armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni sono denunziati in occasione dell’introduzione sul territorio svizzero conformemente alle disposizioni della legge federale del 18 marzo 200578 sulle dogane.79 2 Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. 77 Nuovo testo giusta l’all. n. 6 della L del 18 mar. 2005 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 20071411; FF 2004485). 79 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |