Legge federale
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Art. 24 Introduzione a titolo professionale sul territorio svizzero 80
1 Chiunque, a titolo professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita, oltre alla patente di commercio di armi, di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 24a, 24b o 24c. 2 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo d’autorizzazione per l’introduzione a titolo professionale di coltelli sul territorio svizzero. 3 L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata. 4 L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone in cui si trova la sede commerciale del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, alle parti di armi, essenziali o costruite appositamente, alle munizioni e agli elementi di munizioni introdotti a titolo professionale sul territorio svizzero. 80 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |
