Legge federale
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Art. 24b Autorizzazione generale per armi bianche 82
Chiunque intende introdurre regolarmente e a titolo professionale sul territorio svizzero armi bianche o munizioni ed elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione generale per armi bianche. 82 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |