Legge federale
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Art. 25 Introduzione sul territorio svizzero a titolo non professionale 84
1 Chiunque, a titolo non professionale, intende introdurre sul territorio svizzero armi, parti essenziali di armi, munizioni o elementi di munizioni necessita di un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata ove il richiedente sia autorizzato all’acquisto del relativo oggetto. 2 L’Ufficio centrale rilascia l’autorizzazione e ne stabilisce la durata. L’autorizzazione consente l’introduzione simultanea sul territorio svizzero di tre armi o parti essenziali di armi al massimo.85 2bis Il Consiglio federale stabilisce la forma e gli allegati della domanda di autorizzazione; definisce la durata di validità dell’autorizzazione.86 3 Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all’obbligo di autorizzazione per l’introduzione temporanea di armi bianche sul territorio svizzero.87 4 L’Ufficio centrale informa l’autorità competente del Cantone di domicilio del titolare dell’autorizzazione in merito alle armi, le parti di armi, essenziali o costruite appositamente, le munizioni e gli elementi di munizioni introdotti a titolo non professionale sul territorio svizzero. 84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). 85 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051). 86 Introdotta dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051). 87 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051). |