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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 26Custodia
1 Armi, parti essenziali di armi, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni devono essere custoditi con diligenza e non devono essere accessibili a terzi non autorizzati.
2 Ogni perdita di armi dev’essere segnalata immediatamente alla polizia.