Legge federale
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Art. 27 Porto di armi 98
1 Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi. Il permesso dev’essere recato con sé ed esibito, su richiesta, agli organi di polizia o di dogana. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 1. 2 Ottengono un permesso di porto di armi le persone:
3 Il permesso è rilasciato dall’autorità competente del Cantone di domicilio per un determinato tipo di arma e per una durata massima di cinque anni. È valido per tutto il territorio svizzero e può essere gravato da oneri. Le persone domiciliate all’estero ottengono il permesso dall’autorità competente del Cantone d’entrata. 4 Sono dispensati dal permesso:
5 Il Consiglio federale disciplina in dettaglio il rilascio di permessi di porto di armi, in particolare ai membri stranieri del personale delle missioni diplomatiche, delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali, dei posti consolari e delle missioni speciali. 98 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). 99 Introdotta dal n. I della LF del 23 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 201245516775; FF 20114077). |