Legge federale
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Art. 28c Armi da fuoco nonché parti essenziali o costruite appositamente 106
1 Autorizzazioni eccezionali per l’alienazione, l’acquisto, la mediazione per destinatari in Svizzera, l’introduzione sul territorio svizzero e il possesso di oggetti secondo l’articolo 5 capoverso 1 possono essere rilasciate soltanto se:
2 Per motivi legittimi s’intendono:
3 Autorizzazioni eccezionali per il tiro secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 possono essere rilasciate se non vi sono motivi d’impedimento ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 e la sicurezza è garantita da misure appropriate. 106 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555). |