Legge federale
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Art. 29 Controllo 110
1 Gli organi d’esecuzione cantonali sono autorizzati, in presenza del titolare di un’autorizzazione ai sensi della presente legge o del suo rappresentante, a:
2 Gli organi d’esecuzione procedono al sequestro del materiale probatorio. 3 Il controllo e l’esame ai sensi del capoverso 1 presso i titolari di una patente di commercio di armi devono essere ripetuti periodicamente. 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |