Legge federale
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Art. 30a Comunicazione di autorizzazioni revocate e rifiutate 112
1 L’autorità che rifiuta un’autorizzazione comunica la decisione di rifiuto all’Ufficio centrale indicandone i motivi. 2 L’autorità che revoca un’autorizzazione comunica la decisione di revoca all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione e all’Ufficio centrale. 112 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |