Legge federale
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Art. 30b Diritto di segnalazione 113
Le persone tenute al segreto d’ufficio o professionale hanno il diritto di segnalare alle competenti autorità cantonali e federali di giustizia e polizia chiunque:
113 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |