Legge federale
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Art. 31b Servizio di comunicazione 125
1 I Cantoni designano un servizio di comunicazione. Ne possono affidare i compiti a organizzazioni d’importanza nazionale attive nel settore delle armi. 2 Il servizio di comunicazione assume i compiti conferitigli secondo gli articoli 11 capoversi 3 e 4, 32k e 42a. Su richiesta, fornisce alle autorità di perseguimento penale cantonali e federali le necessarie informazioni. 125 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |