Legge federale
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Art. 31d Servizio nazionale di coordinamento per la valutazione delle tracce di armi da fuoco 128
1 La Confederazione e i Cantoni possono gestire un servizio nazionale di coordinamento per la valutazione centrale delle tracce di armi da fuoco secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettere a e f. 2 Esso è diretto dall’Ufficio centrale. 128 Introdotto dal n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |