Legge federale
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Art. 32a Sistemi d’informazione 134
1 L’Ufficio centrale gestisce le seguenti banche dati:
2 Ogni Cantone gestisce un sistema d’informazione elettronico sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. 3 Oltre al sistema d’informazione di cui al capoverso 2, i Cantoni possono gestire un sistema d’informazione comune armonizzato sull’acquisto e il possesso di armi da fuoco. Designano un organo incaricato di centralizzare e amministrare i dati. 4 I sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1 e 3 possono essere consultati mediante un’unica interrogazione dagli utenti che dispongono dei diritti d’accesso necessari. 5 La Confederazione può sostenere misure volte ad armonizzare i sistemi d’informazione di cui ai capoversi 1–3. 6 Il Consiglio federale fissa i requisiti da adempiere affinché la Confederazione accordi gli aiuti finanziari di cui al capoverso 5. 134 Nuovo testo giusta il n. I 5 della LF del 25 set. 2015 sul miglioramento dello scambio d’informazioni tra autorità in materia di armi, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1831; FF 2014 277). |