Legge federale
|
Art. 32d Comunicazione di dati personali a uno Stato Schengen 147
La comunicazione di dati personali alle competenti autorità di Stati Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali. 147 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051). |