Legge federale
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Art. 32e Comunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020148 sulla protezione dei dati (LPD).149 2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali se:
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata. 4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità. 149 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 44 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 150 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 44 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |