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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 32eComunicazione di dati personali a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen
1 Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi ultimi garantiscono una protezione adeguata dei dati ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 2020148 sulla protezione dei dati (LPD).149
2 Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono essere comunicati dati personali se:
a.
la persona interessata ha dato il suo consenso conformemente all’articolo 6 capoversi 6 e, se del caso, 7 LPD;
b.
la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’integrità fisica della persona interessata e non è possibile ottenere il suo consenso entro un termine ragionevole; o
c.
la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia o dinanzi a un’altra autorità estera competente.150
3 Oltre che nei casi indicati nel capoverso 2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.
4 Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.