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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 32kObbligo di comunicazione delle autorità cantonali e dei servizi di comunicazione
Le competenti autorità cantonali e i servizi di comunicazione trasmettono all’Ufficio centrale le informazioni di cui dispongono circa:
a.
l’identità delle persone senza permesso di domicilio in Svizzera che hanno acquistato in Svizzera un’arma o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
b.
l’identità delle persone con domicilio in un altro Stato Schengen che hanno acquistato in Svizzera un’arma da fuoco o una parte di arma, essenziale o costruita appositamente;
c.
l’acquisto di armi o parti di armi, essenziali o costruite appositamente.