Legge federale
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Art. 36 Perseguimento penale
1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni. 2 L’UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.172 3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato. 172 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |