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Legge federale sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Legge sulle armi, LArm)
del 20 giugno 1997 (Stato 1° settembre 2023)
Art. 36Perseguimento penale
1 Procedimento e giudizio delle infrazioni spettano ai Cantoni. La Confederazione sostiene il coordinamento del procedimento tra i Cantoni.
2 L’UDSC è competente per il procedimento e il giudizio delle contravvenzioni alla presente legge in materia di transito nel traffico turistico e di introduzione di armi sul territorio svizzero.172
3 Se una contravvenzione secondo il capoverso 2 è parimenti un’infrazione contro la legislazione sulle dogane o la legislazione relativa all’imposta sul valore aggiunto, la pena è quella prevista per l’infrazione più grave; può essere aumentata in modo appropriato.
172 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743).