1 Per armi s’intendono:
- a.
- dispositivi che permettono di lanciare proiettili mediante una carica propulsiva e che possono essere portati e utilizzati da una sola persona oppure oggetti che possono essere modificati in tali dispositivi (armi da fuoco);
- b.
- dispositivi che, spruzzando o polverizzando sostanze, sono concepiti per nuocere durevolmente alla salute delle persone;
- c.
- coltelli la cui lama può essere liberata con un meccanismo automatico di apertura, azionabile con una sola mano, coltelli a farfalla, coltelli da lancio e pugnali a lama simmetrica;
- d.
- dispositivi concepiti per ferire le persone, segnatamente tirapugni, manganelli, bastoni da combattimento, stelle da lancio e fionde;
- e.
- dispositivi che producono un elettrochoc e che riducono la capacità di resistenza delle persone o possono nuocere in modo durevole alla salute;
- f.
- armi ad aria compressa o a CO2 che sviluppano un’energia alla bocca di almeno 7,5 joule o che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi da fuoco vere;
- g.
- imitazioni di armi, scacciacani e armi soft air che per il loro aspetto possono essere scambiate per armi vere.
2 Per accessori di armi s’intendono:
- a.
- silenziatori e loro parti costruite appositamente;
- b.
- laser e dispositivi di puntamento notturno, nonché loro parti costruite appositamente;
- c.
- lanciagranate costruiti come parte supplementare di un’arma da fuoco.
2bis Per caricatori ad alta capacità di colpi s’intendono i caricatori per armi da fuoco semiautomatiche a percussione centrale con una capacità:
- a.
- nel caso delle armi da fuoco corte, di oltre 20 cartucce;
- b.
- nel caso delle armi da fuoco portatili, di oltre 10 cartucce.11
2terPer Stato Schengen si intende uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen. Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato.12
3 Il Consiglio federale determina quali oggetti sono contemplati dalla presente legge come parti di armi, essenziali o costruite appositamente, o come accessori di armi.
4 Il Consiglio federale definisce le armi ad aria compressa o a CO2, le imitazioni di armi, le scacciacani e le armi soft air, i coltelli, i pugnali, i dispositivi che producono un elettrochoc, i dispositivi spray ai sensi del capoverso 1 lettera b e le fionde che sono considerati armi.
5 Per munizione s’intende il materiale esplosivo con carica propulsiva la cui energia liberata mediante accensione in un’arma da fuoco è trasferita a un proiettile.
6 Per oggetti pericolosi s’intendono oggetti come arnesi, utensili domestici e attrezzi sportivi che sono adatti a minacciare o a ferire persone. Coltelli da tasca, come ad esempio il coltello tascabile dell’esercito svizzero e prodotti analoghi, non sono considerati oggetti pericolosi.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531).
11 Introdotto dall’all. del DF del 28 set. 2018 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva UE sulle armi, in vigore dal 15 ago. 2019 (RU 2019 2415; FF 2018 1555).
12 Originario cpv. 2bis. Introdotto dal n. I della LF dell’11 dic. 2009 (Adeguamento della trasposizione dell’acquis di Schengen), in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 2010 2823; FF 2009 3051).