Legge federale
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Art. 40 Disposizioni d’esecuzione del Consiglio federale
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione relative alla presente legge. 2 Disciplina segnatamente forma e contenuto delle autorizzazioni. 3 Designa le autorità che immettono direttamente i dati nelle banche dati della Confederazione.175 4 Può deferire compiti d’esecuzione all’UDSC.176 175 Nuovo testo giusta l’art. 2 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE relativo al recepimento della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva sulle armi, in vigore dal 28 lug. 2010 (RU 20102899; FF 20093051). 176 Nuovo testo giusta il n. I 13 dell’O del 12 giu. 2020 sull’adeguamento di leggi in seguito al cambiamento della designazione dell’Amministrazione federale delle dogane nel quadro del suo ulteriore sviluppo, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2020 2743). |