Legge federale
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Art. 42a Disposizione transitoria della modifica del 17 dicembre 2004 184
1 Chiunque è già in possesso di un’arma da fuoco o di una parte essenziale di arma secondo l’articolo 10 deve, entro un anno dall’entrata in vigore della modifica della presente legge del 17 dicembre 2004, dichiarare l’oggetto al servizio di comunicazione del Cantone di domicilio. 2 La dichiarazione ai sensi del capoverso 1 non è necessaria per:
184 Introdotto dall’art. 3 n. 6 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 20084475405art. 1 lett. e; FF 20045273). |