Legge federale
|
Art. 6 Divieti e restrizioni relativi a munizioni 14
1 Il Consiglio federale può vietare o assoggettare a condizioni specifiche l’acquisto, il possesso, la fabbricazione e l’introduzione sul territorio svizzero di munizioni ed elementi di munizioni che presentano un comprovato alto potenziale di ferimento. 2 Sono fatte salve le munizioni e gli elementi di munizioni utilizzati in occasione delle consuete manifestazioni di tiro o per la caccia. 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |