Legge federale
|
Art. 7 Procedura per i cittadini di determinati Stati 18
1 Il Consiglio federale può vietare l’acquisto, il possesso, l’offerta, la mediazione e l’alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:
2 I Cantoni possono autorizzare in via eccezionale l’acquisto, il possesso, il porto di armi e il tiro alle persone di cui al capoverso 1 che partecipano a battute di caccia o manifestazioni sportive oppure che assumono compiti di protezione di persone o beni. 18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 giu. 2007, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 54995405art. 2 lett. d; FF 2006 2531). |