Legge federale
|
Art. 16 Utilizzazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 I dati servono all’Ufficio federale per rilevazioni e utilizzazioni statistiche. 2 Sulla base dei dati, l’Ufficio federale può estrarre campioni per rilevazioni statistiche. 3 L’Ufficio federale può utilizzare i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m quale elenco di indirizzi per l’esecuzione di rilevazioni statistiche. 4 Per adempiere i suoi compiti statistici, l’Ufficio federale può collegare e conservare durevolmente i dati, senza denominazioni personali, con quelli del REA e del Registro delle imprese e degli stabilimenti (RIS). |