Legge federale
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Art. 4 Compito dell’Ufficio federale
1 L’Ufficio federale definisce gli identificatori e le caratteristiche di cui agli articoli 6 lettere b-t, 7 e 13 capoverso 2, nonché le specificità, le nomenclature e le liste di codici corrispondenti. L’iscrizione a registro di dati dello stato civile avviene conformemente agli articoli 39–49 del Codice civile9. 2 Nell’elaborare le definizioni, l’Ufficio federale tiene conto dei requisiti e dei bisogni dei Cantoni e dei Comuni, nonché dei servizi federali che tengono i registri di cui all’articolo 2 capoverso 1 o che si basano su di essi. 3 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione dei Cantoni, dei Comuni e dei servizi federali di cui all’articolo 2 capoverso 1 le necessarie definizioni, nomenclature e liste di codici. 4 L’Ufficio federale pubblica periodicamente un catalogo ufficiale delle caratteristiche, contenente le specificità, nonché le nomenclature e le liste di codici. 9 RS 210 BGE
143 III 3 (5A_113/2016) from 27. Oktober 2016
Regeste: Art. 39 Abs. 1 und 2 Ziff. 3, Art. 48 Abs. 2 Ziff. 1 ZGB; Art. 8 lit. c ZStV; Eintragung des Rufnamens im Personenstandsregister. Im Personenstandsregister werden amtliche Namen beurkundet. Der Rufname ist kein amtlicher Name und wird im Fall, dass eine Person mehrere Vornamen trägt, im Personenstandsregister nicht bezeichnet (E. 3). |