Art. 6 Contenuto minimo
Per ogni persona residente o dimorante, i registri degli abitanti contengono almeno i dati sui seguenti identificatori e caratteristiche: - a.
- numero di assicurazione secondo l’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 194610 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- b.
- numero del Comune secondo la classificazione dell’Ufficio federale e nome ufficiale del Comune;
- c.
- identificatore dell’edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell’Ufficio federale;
- d.
- identificatore dell’abitazione in base al REA, economia domestica d’appartenenza e tipo di economia domestica;
- e.
- cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;
- f.
- tutti i nomi nell’ordine corretto;
- g.
- indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d’avviamento e il luogo;
- h.
- data di nascita e luogo di nascita;
- i.
- per gli Svizzeri, luogo di origine;
- j.
- sesso;
- k.
- stato civile;
- l.
- appartenenza a una comunità religiosa riconosciuta dal diritto pubblico o riconosciuta in altro modo dal Cantone;
- m.
- cittadinanza;
- n.
- per gli stranieri, tipo di permesso;
- o.
- residenza o soggiorno nel Comune;
- p.
- Comune di residenza o Comune di soggiorno;
- q.
- in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;
- r.
- in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione;
- s.
- in caso di trasloco nel Comune: data;
- t.
- diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, cantonale e comunale;
- u.
- data del decesso.
|