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Legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 1Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:
a.
la rilevazione dei dati per la statistica mediante l’armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);
b.
lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.
2 A tal fine la legge stabilisce:
a.
gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;
b.
la competenza dell’Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;
c.
il principio della completezza e dell’esattezza dei registri;
d.
l’obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.