Legge federale
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Art. 10 Scambio di dati in caso di trasloco
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, nel caso di arrivi e partenze di abitanti, i dati di cui all’articolo 6 siano scambiati tra i registri degli abitanti. 2 Lo scambio ha luogo per via elettronica e in forma criptata. Il criptaggio avviene conformemente alla legge del 19 dicembre 200312 sulla firma elettronica. Il Consiglio federale stabilisce le modalità dello scambio dei dati e le interfacce. 3 La Confederazione mette a disposizione dei servizi ufficiali e delle autorità competenti una piattaforma informatica e di comunicazione per lo scambio dei dati. 12 [RU 2004 5085, 2008 3437II 55. RU 2016 4651all. n.I]. Vedi ora la L del 18 mar. 2016 (RS 943.03). |