Legge federale
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Art. 12 Obbligo d’informazione
1 I Cantoni emanano le norme necessarie affinché, su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, le seguenti persone forniscano gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti informazioni sulle persone soggette all’obbligo di notifica:
2 Su richiesta, nei casi in cui l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 11 non è adempiuto, la Posta comunica gratuitamente ai servizi ufficiali competenti per la tenuta dei registri degli abitanti i recapiti degli abitanti. |