Legge federale
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Art. 17 Comunicazione dei dati da parte dell’Ufficio federale per scopi di statistica, ricerca e pianificazione
1 Per permettere ai servizi di statistica e di ricerca della Confederazione come pure agli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni di effettuare elaborazioni statistiche, l’Ufficio federale comunica loro gratuitamente i dati, senza denominazioni personali e senza numero AVS, o consente loro di accedervi tramite procedura di richiamo. 2 L’Ufficio federale mette gratuitamente a disposizione degli uffici statistici dei Cantoni e dei Comuni, per l’esecuzione di rilevazioni statistiche, i dati di cui all’articolo 6 lettere a–h, j, k e m concernenti il loro territorio. 3 L’Ufficio federale può comunicare i dati, senza denominazioni personali e senza numero AVS, ad altri servizi ufficiali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché a privati per scopi di statistica, ricerca e pianificazione. 4 Al termine dei lavori, i destinatari di cui al capoverso 3 sono tenuti a restituire all’Ufficio federale i dati ricevuti o a confermargliene per scritto la distruzione. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto con l’approvazione scritta dell’Ufficio federale. 5 L’Ufficio federale comunica i dati soltanto se ne è garantita la protezione e sono stati presi i necessari accordi contrattuali. |