Legge federale
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Art. 21 Disposizioni d’esecuzione cantonali
1 I Cantoni emanano le necessarie disposizioni d’esecuzione. Le comunicano al Dipartimento federale dell’interno. 2 Se le disposizioni d’esecuzione non possono entrare in vigore nella forma legale prevista dal diritto cantonale entro il 1° gennaio 2009, i governi cantonali sono autorizzati a emanare le disposizioni transitorie necessarie ai fini dell’esecuzione. |