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Legge federale sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (Legge sull’armonizzazione dei registri, LArRa)
del 23 giugno 2006 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 3Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
a.
registro degli abitanti: registro gestito manualmente o elettronicamente dal Cantone o dal Comune, in cui sono iscritte tutte le persone che risiedono o dimorano nel Cantone o nel Comune;
b.
Comune di residenza:Comune in cui una persona risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente per costituirvi il centro della propria vita in modo riconoscibile agli occhi di terzi; una persona è considerata residente nel Comune in cui ha depositato il documento richiesto e può avere soltanto un Comune di residenza;
c.
Comune di soggiorno: Comune in cui una persona dimora per un determinato scopo almeno per tre mesi consecutivi o per tre mesi sull’arco di un anno, senza l’intenzione di stabilirvisi durevolmente; il Comune in cui una persona dimora allo scopo di frequentarvi una scuola o in cui si trova l’istituto di educazione, l’ospizio, la casa di cura o lo stabilimento penitenziario in cui essa è collocata costituisce un Comune di soggiorno;
d.
economia domestica: insieme di tutte le persone che vivono nella stessa abitazione;
e.
identificatore: numero inespressivo e invariabile che funge da elemento funzionale per consentire l’identificazione univoca di una persona o di una cosa all’interno di un insieme di dati;
f.
caratteristica: qualità di una persona o di una cosa che può essere registrata e descritta obiettivamente;
g.
specificità: valore concreto che una caratteristica può assumere;
h.
nomenclatura: sistema di classificazione e rappresentazione delle specificità;
i.
lista di codici: raccolta di codici che serve a tradurre in valori numerici elaborabili nei sistemi informatici le specificità espresse sotto forma di testo.