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Legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
(Legge federale sull’assistenza, LAS)1

del 24 giugno 1977 (Stato 8 aprile 2017)

1Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 23

1 Il Can­to­ne di do­mi­ci­lio rim­bor­sa al Can­to­ne di di­mo­ra le spe­se dell’as­si­sten­za ne­ces­sa­ria e di quel­la ul­te­rior­men­te pre­sta­ta su suo man­da­to, non­ché le spe­se di ri­tor­no dell’as­si­sti­to al luo­go di do­mi­ci­lio.

2 So­no ri­ser­va­te le pre­te­se di ri­sar­ci­men­to ver­so lo Sta­to d’ori­gi­ne de­ri­van­ti da trat­ta­ti in­ter­na­zio­na­li.