Legge federale
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Art. 25
1 Il Cantone di domicilio è competente per far valere i diritti ai contributi di mantenimento o di assistenza trasferiti all’ente pubblico in virtù del Codice civile svizzero34; per gli stranieri non domiciliati in Svizzera è competente il Cantone di dimora.35 2 e 3 36 34RS 210 35Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46). 36 Abrogati dal n. I della LF del 14 dic. 2012, con effetto dall’8 apr. 2017 (RU 2015319; FF 2012 68996995). |