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Legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (Legge federale sull’assistenza, LAS)1
del 24 giugno 1977 (Stato 8 aprile 2017)
1Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
Art. 28
1 Ogni Cantone interessato può esigere la rettificazione di un caso assistenziale se risulta che la soluzione adottata o la decisione presa è manifestamente errata.
2 Il Cantone di dimora può esigere dal precedente Cantone di domicilio una rettificazione nel senso dell’articolo 10 capoverso 2 se le autorità del Cantone di domicilio hanno indotto la persona nel bisogno a lasciare il Cantone.41
3 Il diritto alla rettificazione si restringe alle prestazioni assistenziali nei cinque anni precedenti l’istanza.
41 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015319; FF 2012 68996995).