1 Di norma entro 60 giorni dalla scadenza di ogni trimestre civile, il Cantone creditore presenta al Cantone debitore un conto complessivo delle spese d’assistenza dovute.45
2 Per ogni caso assistenziale deve essere allegata una distinta separata delle spese e degli introiti.
3 I coniugi o i partner registrati che vivono in comunione domestica e i figli minorenni con lo stesso domicilio assistenziale devono essere trattati, dall’aspetto contabile, come un solo caso assistenziale.46
3bis Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l’articolo 7 capoverso 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.47
4 Il Cantone debitore regola il conto entro un mese, indipendentemente dal regresso verso l’ente pubblico tenuto all’assistenza secondo il diritto cantonale.48
45Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).
46Nuovo testo giusta il n. 31 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 20055685; FF 20031165).
47 Introdotto dal n. 5 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2015 4299; FF 2014 489).
48Introdotto dal n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).