Legge federale
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Art. 35 Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione. 2 I Cantoni emanano le disposizioni esecutive e adeguano le prescrizioni cantonali. 3 Se un Cantone non è in grado di adeguare tempestivamente la propria legislazione, il governo cantonale è autorizzato ad emanare un ordinamento provvisorio valido fino all’entrata in vigore delle prescrizioni cantonali modificate. |
