Legge federale
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Art. 37a Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2012 54
Il Cantone di origine è tenuto al rimborso delle spese assistenziali secondo il diritto anteriore soltanto se gli sono fatturate entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge. 54 Introdotto dal n. I della LF del 14 dic. 2012, in vigore dall’8 apr. 2017 (RU 2015319; FF 2012 68996995). |