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Legge federale
sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno
(Legge federale sull’assistenza, LAS)1

del 24 giugno 1977 (Stato 8 aprile 2017)

1Nuovo testo giusta il n. I della L del 14 dic. 1990, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1991 1328; FF 1990 I 46).

Art. 4

1 La per­so­na nel bi­so­gno è do­mi­ci­lia­ta giu­sta la pre­sen­te leg­ge (do­mi­ci­lio as­si­sten­zia­le) nel Can­to­ne in cui di­mo­ra con l’in­ten­zio­ne di sta­bi­lir­vi­si. Que­sto è de­no­mi­na­to Can­to­ne di do­mi­ci­lio.

2 L’an­nun­cio al­la po­li­zia de­gli abi­tan­ti, per gli stra­nie­ri il ri­la­scio di un per­mes­so di pre­sen­za, si ha per co­sti­tu­zio­ne di do­mi­ci­lio sal­va la pro­va che la di­mo­ra è co­min­cia­ta già pri­ma o sol­tan­to più tar­di o è di na­tu­ra prov­vi­so­ria.