Legge federale
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Art. 16 Obbligo di notifica
1 L’autorità preposta al controllo abitanti in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie le persone che:
2 L’ufficio del registro fondiario notifica all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie l’avvenuta iscrizione nel registro fondiario del trasferimento di proprietà di un fondo situato in un Comune in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento e per il quale è menzionata una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. I Cantoni disciplinano l’esecuzione di tali notifiche. 3 Le informazioni del controllo abitanti e del registro fondiario necessarie ai fini dell’esecuzione degli articoli 4 e 7 possono essere riportate nel Registro federale degli edifici e delle abitazioni. I dati sono registrati dall’autorità preposta alla tenuta di tale Registro. |