Legge federale
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Art. 20 Competenza, procedura e tutela giurisdizionale
1 La pubblicazione delle domande di costruzione e la comunicazione delle decisioni sulle domande di costruzione sono rette esclusivamente dalle disposizioni cantonali in materia. È fatto salvo l’articolo 112 capoverso 4 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale. 2 Fatte salve le disposizioni della presente legge, la competenza, la procedura e la tutela giurisdizionale sono rette dalla legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio e dalle pertinenti disposizioni d’esecuzione dei Cantoni. 6 RS 700 |