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Legge federale sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni secondarie, LASec)
del 20 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 6
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie determinata secondo l’articolo 5 supera il 20 per cento non possono essere autorizzate nuove abitazioni secondarie. Se in un Comune la quota di abitazioni secondarie è inferiore al 20 per cento e il rilascio di un’autorizzazione edilizia comporterebbe l’aumento di tale quota ad oltre il 20 per cento, l’autorizzazione non può essere rilasciata.
2 È fatta salva la realizzazione di nuove abitazioni di cui all’articolo 7 capoverso 1 lettera b e agli articoli 8, 9, 26 o 27.