1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento, le strutture ricettive organizzate possono essere autorizzate a realizzare abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
- a.
- la struttura può essere o può continuare a essere sfruttata in modo redditizio soltanto con i proventi derivanti dalla realizzazione di dette abitazioni;
- b.
- il proprietario o il gestore della struttura, su richiesta, fornisce la prova che i proventi delle abitazioni sono investiti nella costruzione o nella gestione della struttura ricettiva organizzata;
- c.
- la superficie utile principale di queste abitazioni non supera una quota pari al 20 per cento della superficie utile principale complessiva delle camere e delle abitazioni;
- d.
- le abitazioni costituiscono, con la struttura ricettiva organizzata, un’unità costruttiva e funzionale, sempre che non vi si oppongano motivi di protezione dei siti o dei monumenti; e
- e.
- non vi si oppongano interessi preponderanti.
2 Per le abitazioni secondo il capoverso 1 che restano in modo duraturo di proprietà della struttura ricettiva organizzata e sono da essa locate, la superficie utile principale secondo il capoverso 1 lettera c può raggiungere al massimo il 33 per cento della superficie utile principale complessiva. La restrizione del diritto d’alienazione deve essere menzionata nel registro fondiario. L’articolo 7 capoversi 4 e 5 si applica per analogia.
3 Se la struttura ricettiva organizzata realizza abitazioni secondo il capoverso 1 e abitazioni secondo il capoverso 2, la quota massima del 33 per cento è ridotta del valore ottenuto moltiplicando per 13 per cento il quoziente tra superficie delle abitazioni secondo il capoverso 1 e la somma delle superfici delle abitazioni secondo i capoversi 1 e 2.
4 Una struttura ricettiva organizzata che esisteva già l’11 marzo 2012 può essere trasformata, fino a un massimo del 50 per cento della superficie utile principale, in abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 se:
- a.
- vanta un periodo di sfruttamento di almeno 25 anni;
- b.
- non può più essere sfruttata in modo redditizio né essere trasformata in abitazioni sfruttate a scopi turistici;
- c.
- il fatto che la struttura ricettiva in questione non possa più essere sfruttata in modo redditizio non è dovuto a un comportamento inadeguato del proprietario o del gestore; e
- d.
- non vi si oppongono interessi preponderanti.
5 Per provare che le condizioni di cui ai capoversi 1 o 4 sono adempiute, occorre fare eseguire una perizia indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.