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Legge federale sulle abitazioni secondarie (Legge sulle abitazioni secondarie, LASec)
del 20 marzo 2015 (Stato 1° gennaio 2016)
Art. 9Nuove abitazioni in edifici protetti
1 Nei Comuni in cui la quota di abitazioni secondarie supera il 20 per cento si possono autorizzare nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, in edifici protetti o tipici del sito, all’interno delle zone edificabili, se:
a.
il valore protetto dell’edificio non risulta compromesso, in particolare se l’aspetto esterno e la struttura edilizia basilare restano sostanzialmente immutati;
b.
la conservazione a lungo termine dell’edificio non può essere assicurata in altro modo; e
c.
non vi si oppongono interessi preponderanti.
2 Al di fuori delle zone edificabili la realizzazione di nuove abitazioni senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1 è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.
3 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale.