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Art. 11 Modifiche edilizie e cambiamenti di destinazione
1 Fatte salve le limitazioni d’uso esistenti o future del diritto cantonale o comunale, il tipo di uso abitativo delle abitazioni realizzate in virtù del diritto anteriore è libero. 2 Queste abitazioni possono essere rinnovate, trasformate nonché demolite e ricostruite senza limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1. All’interno delle zone edificabili la superficie utile principale può essere ampliata al massimo del 30 per cento della superficie utile principale che esisteva l’11 marzo 2012. Entro questi limiti è possibile realizzare abitazioni ed edifici supplementari.4 3 L’ampliamento di un’abitazione esistente che supera i limiti previsti al capoverso 2 secondo periodo è ammesso se l’abitazione è dichiarata come abitazione primaria secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera a o come abitazione sfruttata a scopi turistici secondo l’articolo 7 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 2 lettere a o b, e se sono soddisfatte le condizioni per la relativa autorizzazione. Nelle autorizzazioni edilizie, l’autorità preposta al loro rilascio dispone la limitazione d’uso e, immediatamente dopo che l’autorizzazione edilizia è passata in giudicato, incarica l’ufficio del registro fondiario di menzionare nel registro fondiario la limitazione d’uso riguardante il fondo in questione.5 4 Sono fatte salve le altre condizioni previste dal diritto federale e cantonale. Al di fuori delle zone edificabili l’ammissibilità delle modifiche edilizie e dei cambiamenti di destinazione è retta dalle disposizioni della legislazione in materia di pianificazione del territorio.6 4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU2024 501; FF 2023 1480, 2025). 5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU2024 501; FF 2023 1480, 2025). 6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 mar. 2024, in vigore dal 1° ott. 2024 (RU2024 501; FF 2023 1480, 2025). |