Art. 14 Sospensione
1 Su richiesta del proprietario, l’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni edilizie sospende una limitazione d’uso secondo l’articolo 7 capoverso 1, per una durata determinata, se:
2 L’autorità proroga la sospensione secondo il capoverso 1 lettera b se il proprietario fornisce la prova che le condizioni continuano ad essere adempiute. 3 L’autorità dispone, unitamente alla sospensione secondo il capoverso 1 lettera b e per ogni proroga, una nuova stima del valore ufficiale dell’abitazione a spese del richiedente. 4 Il Consiglio federale disciplina la durata delle sospensioni e delle loro proroghe nonché i dettagli della prova secondo il capoverso 1 lettera b, in particolare i requisiti posti alla messa sul mercato dell’abitazione. |